LEGGE 281 del 1991 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
La Legge 281 del 1991, stabilisce che né i cani detenuti nei canili, né quelli randagi possano più essere soppressi né ceduti a laboratori di vivisezione. Inoltre prevede l’istituzione dell’anagrafe canina che tramite un tatuaggio indolore (ora si usa il microchip) collega ogni cane al proprietario.
Con questa legge si decreta, per la prima volta in Italia, che l’abbandono di un animale costituisce un reato punibile con sanzioni penali.
Un cane, trovato a girovagare senza medaglietta e senza tatuaggio/microchip, viene considerato randagio e, in genere, catturato e portato al canile municipale.
Il tatuaggio di identificazione veniva eseguito presso qualsiasi veterinario o rivolgendosi alla ASL locale.
Lo stesso vale per l’inserimento sottopelle del microchip: ci si deve rivolgere al veterinario o all’ASL di zona.
STERILIZZAZIONE
La sterilizzazione di cani e gatti, nonostante possa sembrare una prevaricazione sulla natura dell’animale, costituisce un fattore importantissimo per la prevenzione del randagismo.
Nella maggior parte dei casi il destino delle cucciolate indesiderate è:
- la soppressione
- l’abbandono.
La sterilizzazione evita fughe nel periodo del calore riducendo il rischio di perdere il cane o il gatto a causa di incidente o di smarrimento.
La normativa vigente prevede il controllo della popolazione canina mediante la limitazione delle nascite.
La finanziaria 2007 ha stabilito che Le Regioni e le Province, nell'ambito della programmazione regionale, devono dare priorità ai piani di controllo delle nascite destinando una quota non inferiore al 60% delle risorse stanziate per la lotta al randagismo alle sterilizzazioni, dove necessario, ovvero ad altre iniziative intese a prevenire il fenomeno del randagismo.L’obbligo della sterilizzazione dei cani randagi deriva dalla necessità di elaborare una politica di controllo delle nascite al fine di ridurre il fenomeno del randagismo e il sovraffollamento nei canili; sarebbe tuttavia auspicabile che tale pratica trovasse maggiore diffusione anche tra i cani di proprietà.
La sterilizzazione è un intervento chirurgico di routine, che viene effettuato in anestesia generale e adottando piccoli accorgimenti per il controllo del dolore l’animale ha un totale recupero in breve tempo.
Femmine
ovarioisterectomia : asportazione chirurgica delle ovaie e dell’utero
ovariectomia: asportazione chirurgica solo delle ovaie
Maschi
orchiectomia: asportazione chirurgica dei testicoli.
La sterilizzazione sia dei maschi che delle femmine ha come obiettivi fondamentali
- la lotta al randagismo
- la prevenzione di neoplasie e altre malattie dell’apparato genitale (es. tumore mammario, tumore testicolare, prostatite, carcinoma alla prostata, endometrite, piometra, carcinoma ovarico, pseudo gravidanza, mastiti).
Il Ministero ha patrocinato la campagna di sensibilizzazione e informazione sulla sterilizzazione promossa dalle associazioni animaliste.
La tutela delle colonie feline
Un capitolo a parte dev’essere dedicato alle cosiddette “colonie feline”.
La Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi e la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987 (ratificata dall’Italia nel 2010), riconoscono alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio.
La territorialità (già sancita dalla Legge 281/91) è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le sue funzione vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
Per “gatto libero” si intende l’animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmentelo stesso luogo pubblico o privato.
Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
Con riferimento alla tutela dei gatti che vivono in libertà, la Legge n. 281/91 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo - all’art. 2 stabilisce, fra le altre cose, che:
- è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta’.
- i gatti che vivono in liberta’ sono sterilizzati dall’autorita’ sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
- i gatti in liberta’ possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unita’ sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta’, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
I luoghi più comuni dove è possibile trovare colonie sono i giardini condominiali o di ospedali, aree di verde urbano come giardinetti e parchi, costruzioni abbandonate, orti e cascinali.
E’ inoltre vietato spostare le colonie feline dal loro insediamento di origine, salvo in casi eccezionali, per tutelare la sopravvivenza degli animali.
Le ASL, in base alla Legge 281/91, sono obbligate a sterilizzare gratuitamente i gatti appartenenti alle colonie feline del loro territorio ed i Sindaci, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercitano la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre ai Sindaci, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.
IL POSSESSO RESPONSABILE
Di fondamentale importanza sono la diffusione di campagne di adozione dei cani dei canili e, soprattutto, la diffusione della cultura del “possesso responsabile”. Quasi una famiglia italiana su due convive con un animale domestico e più di una su tre con un cane o un gatto.
Il rapporto con gli animali domestici, tuttavia, in molti casi è basato sull’improvvisazione e sull’emotività; nel pensiero comune prevale la convinzione che tutti possano essere in grado di gestire un cane, indipendentemente dalle conoscenze rispetto a tale specie animale e alle sue caratteristiche etologiche.
Il positivo aumento della sensibilità nei confronti degli animali registrato in questi ultimi decenni è solo parzialmente andato di pari passo con la consapevolezza della necessità di acquisire informazioni e cognizioni sui diritti dell’animale e sui doveri in carico a colui che vive in compagnia di un animale domestico.
Vivere con un cane rappresenta una grande opportunità per migliorare la qualità della propria vita;
un cane infatti può:
Il futuro proprietario, chiedendo consiglio al medico veterinario, deve informarsi:
Ogni proprietario deve:
file creato nel 2013
nota: allo stato attuale possono essere intervenute variazioni legislative, invitiamo quindi a controllare.
Con questa legge si decreta, per la prima volta in Italia, che l’abbandono di un animale costituisce un reato punibile con sanzioni penali.
Un cane, trovato a girovagare senza medaglietta e senza tatuaggio/microchip, viene considerato randagio e, in genere, catturato e portato al canile municipale.
Il tatuaggio di identificazione veniva eseguito presso qualsiasi veterinario o rivolgendosi alla ASL locale.
Lo stesso vale per l’inserimento sottopelle del microchip: ci si deve rivolgere al veterinario o all’ASL di zona.
STERILIZZAZIONE
La sterilizzazione di cani e gatti, nonostante possa sembrare una prevaricazione sulla natura dell’animale, costituisce un fattore importantissimo per la prevenzione del randagismo.
Nella maggior parte dei casi il destino delle cucciolate indesiderate è:
- la soppressione
- l’abbandono.
La sterilizzazione evita fughe nel periodo del calore riducendo il rischio di perdere il cane o il gatto a causa di incidente o di smarrimento.
La normativa vigente prevede il controllo della popolazione canina mediante la limitazione delle nascite.
La finanziaria 2007 ha stabilito che Le Regioni e le Province, nell'ambito della programmazione regionale, devono dare priorità ai piani di controllo delle nascite destinando una quota non inferiore al 60% delle risorse stanziate per la lotta al randagismo alle sterilizzazioni, dove necessario, ovvero ad altre iniziative intese a prevenire il fenomeno del randagismo.L’obbligo della sterilizzazione dei cani randagi deriva dalla necessità di elaborare una politica di controllo delle nascite al fine di ridurre il fenomeno del randagismo e il sovraffollamento nei canili; sarebbe tuttavia auspicabile che tale pratica trovasse maggiore diffusione anche tra i cani di proprietà.
La sterilizzazione è un intervento chirurgico di routine, che viene effettuato in anestesia generale e adottando piccoli accorgimenti per il controllo del dolore l’animale ha un totale recupero in breve tempo.
Femmine
ovarioisterectomia : asportazione chirurgica delle ovaie e dell’utero
ovariectomia: asportazione chirurgica solo delle ovaie
Maschi
orchiectomia: asportazione chirurgica dei testicoli.
La sterilizzazione sia dei maschi che delle femmine ha come obiettivi fondamentali
- la lotta al randagismo
- la prevenzione di neoplasie e altre malattie dell’apparato genitale (es. tumore mammario, tumore testicolare, prostatite, carcinoma alla prostata, endometrite, piometra, carcinoma ovarico, pseudo gravidanza, mastiti).
Il Ministero ha patrocinato la campagna di sensibilizzazione e informazione sulla sterilizzazione promossa dalle associazioni animaliste.
La tutela delle colonie feline
Un capitolo a parte dev’essere dedicato alle cosiddette “colonie feline”.
La Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi e la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987 (ratificata dall’Italia nel 2010), riconoscono alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio.
La territorialità (già sancita dalla Legge 281/91) è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le sue funzione vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
Per “gatto libero” si intende l’animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmentelo stesso luogo pubblico o privato.
Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
Con riferimento alla tutela dei gatti che vivono in libertà, la Legge n. 281/91 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo - all’art. 2 stabilisce, fra le altre cose, che:
- è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta’.
- i gatti che vivono in liberta’ sono sterilizzati dall’autorita’ sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
- i gatti in liberta’ possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unita’ sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta’, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
I luoghi più comuni dove è possibile trovare colonie sono i giardini condominiali o di ospedali, aree di verde urbano come giardinetti e parchi, costruzioni abbandonate, orti e cascinali.
E’ inoltre vietato spostare le colonie feline dal loro insediamento di origine, salvo in casi eccezionali, per tutelare la sopravvivenza degli animali.
Le ASL, in base alla Legge 281/91, sono obbligate a sterilizzare gratuitamente i gatti appartenenti alle colonie feline del loro territorio ed i Sindaci, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercitano la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre ai Sindaci, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.
IL POSSESSO RESPONSABILE
Di fondamentale importanza sono la diffusione di campagne di adozione dei cani dei canili e, soprattutto, la diffusione della cultura del “possesso responsabile”. Quasi una famiglia italiana su due convive con un animale domestico e più di una su tre con un cane o un gatto.
Il rapporto con gli animali domestici, tuttavia, in molti casi è basato sull’improvvisazione e sull’emotività; nel pensiero comune prevale la convinzione che tutti possano essere in grado di gestire un cane, indipendentemente dalle conoscenze rispetto a tale specie animale e alle sue caratteristiche etologiche.
Il positivo aumento della sensibilità nei confronti degli animali registrato in questi ultimi decenni è solo parzialmente andato di pari passo con la consapevolezza della necessità di acquisire informazioni e cognizioni sui diritti dell’animale e sui doveri in carico a colui che vive in compagnia di un animale domestico.
Vivere con un cane rappresenta una grande opportunità per migliorare la qualità della propria vita;
un cane infatti può:
- aiutare i bambini e gli adolescenti a crescere in modo equilibrato e responsabile, migliorandone la capacità di socializzazione e favorendo il senso di appartenenza e aggregazione familiare;
- stimolare il rapporto con il mondo esterno e la natura;
- mitigare, in determinate situazioni, il senso di solitudine sociale o morale
Il futuro proprietario, chiedendo consiglio al medico veterinario, deve informarsi:
- sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dei cani, in base anche alla taglia e alle attitudini di razza, puntando sulla conoscenza per arrivare ad un possesso responsabile;
- sugli obblighi normativi, etici e di civile convivenza che derivano dal possesso di un cane;
- sulla corretta gestione del cane, anche in merito alla sua attività riproduttiva.
Ogni proprietario deve:
- conoscere gli obblighi di legge:
- obbligo di microcippare il proprio cane da un medico veterinario e inscriverlo contestualmente nella anagrafe canina;
- obbligo di munire di passaporto il proprio animale (cane, gatto o furetto), se si intende superare i confini nazionali;
- obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
- obbligo di raccogliere le deiezioni da marciapiedi e strade e a tal fine munirsi sempre dell’indispensabile attrezzatura.
- operare un’attenta gestione della vita riproduttiva del proprio animale, per non incrementare il numero degli abbandoni determinati da cucciolate indesiderate e di difficile collocazione. Non bisogna dimenticare mai che la sorte di molti cuccioli rischia di essere il canile, la strada, la fame, le malattie, i maltrattamenti, la morte. Spesso non si può dare per certa neanche la sistemazione dei cuccioli presso parenti ed amici, si rischia infatti che gli affidi si tramutino in abbandoni.
Il fenomeno dell’abbandono non riguarda solo cani e gatti ma, come già precisato all’inizio, purtroppo coinvolge tutti gli animali d’affezione come coniglietti, tartarughe e altri animali esotici o cosiddetti non convenzionali, acquisiti in maniera irresponsabile.
LEGGI, NORMATIVE E SANZIONI
Il 14 agosto 1991 è stata approvata dal Parlamento la Legge n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
La legge ha rappresentato un elemento di forte innovazione rispetto alla precedente normativa nazionale.
Tra le innovazioni introdotte dalla Legge 281/91 vi è il divieto (art. 2, comma 2) della soppressione dei cani vaganti accalappiati o comunque ricoverati o detenuti presso i canili sanitari come sino ad allora era stabilito dal "Regolamento di Polizia Veterinaria" (RPV) - DPR n. 320 dell'8 febbraio 1954.
Il principio così detto "no kill" introdotto dalla legge 281 ha rappresentato per molti anni una prerogativa unica del nostro Paese. Recentemente anche altri Paesi hanno adottato il divieto di soppressione o hanno progetti di legge in discussione per la sua adozione.
La legge 281/91, all’articolo 8 prevede l’istituzione, presso il Ministero della sanità, di un fondo per la sua attuazione a decorrere dall’anno 1991. Il Ministro, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità di tale fondo.
La Legge prevede, inoltre, l’identificazione dei cani e l’istituzione dell’anagrafe canina a livello locale.
L' Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano "in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", al fine di ridurre il fenomeno del randagismo canino ha previsto una serie di misure quali: - l’introduzione del microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale;
- l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute (Anagrafe canina nazionale), alla quale confluiscono i dati delle anagrafi regionali. Tale sistema nazionale consente la restituzione al proprietario degli animali che si sono perduti, il monitoraggio della popolazione canina e del rilascio dei passaporti, concorrendo così a ridurre i cani vaganti e prevenire il fenomeno degli abbandoni.
IMPORTANTE: NOTIZIARIO ANIMALISTA - "Animali segregati sui balconi, nei tuguri, a catena, maltrattati ???" - Ogni cittadino ha IL DIRITTO di poter intervenire (Legge 189/2004). Come ??? Fai un rapporto video-fotografico dettagliato della situazione rapportandolo a diversi giorni. Fotografa un quotidiano del giorno per più giorni all' interno di alcune delle foto col cane sul balcone, al fine di dimostrare la veridicità delle date. Scrivi un rapporto dettagliato della vicenda in triplice copia, firmandolo di pugno insieme ad altre persone, magari di una associazione di volontari, avendo cura di inserire tutti i dati, nome cognome etc.. (questo ti cautelerà dal non essere solo). Metti su tre CD il rapporto fotografico chiedendo un tempestivo intervento delle autorità competenti e di essere sempre informato del corso del procedimento ai sensi degli artt. 408 e 409 c.p.p. e fai tre raccomandate A/R: una alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di competenza, una al Comando Vigili Urbani del posto; la terza puoi scegliere fra Polizia Provinciale e Guardia Forestale. Ad ogni foglio scrivi sempre di aver inviato per conoscenza una copia agli altri uffici. Vedrai come si alza il mazzo dalla poltrona !!! Per ulteriori chiarimenti su come muoversi giuridicamente su queste ed altre vicende, accedi a Skype o per visionare le operazioni antibracconaggio più importanti su Youtube o su Google, digitando il mio nome e cognome.
La Legge 189 del 20 luglio 2004 - "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
La legge 189/2004 apporta modifiche al codice penale ed in particolare introduce, con il titolo IX bis, i “delitti contro il sentimento per gli animali”.
In particolare sono disciplinati i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, combattimenti tra animali.
Inoltre l'articolo 727 del codice penale è stato sostituito con il seguente:
(Abbandono di animali) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Con la legge 189/2004 l’Italia, primo paese in Europa, ha sancito il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus).
Dal 31 dicembre 2008 entrerà in applicazione il Regolamento (CE) n. 1523/2007 dell’11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
Con l’introduzione della nuova Legge sui maltrattamenti (Legge n°189 del 2004) abbandonare un cane è un reato punito dalle leggi dello Stato con l'arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 Euro.
Inoltre ogni persona ha la possibilità e il dovere di denunciare alle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, ecc) chi abbandona un animale o anche chi più semplicemente non registra il proprio animale all’anagrafe canina.
Dicembre 2012 – Legge sul soccorso di animali
Soccorso animali investiti, se prima era solo una questione di coscienza, ora è anche di legge.
Lega Nazionale per la Difesa del Cane: E’ stata vinta non solo una battaglia animalista, ma soprattutto una battaglia di civiltà.
Dal 27 dicembre diventa obbligatorio soccorrere anche gli animali investiti. Entra in vigore il decreto attuativo del ministero dei Trasporti rafforzando così il cambiamento del Codice della Strada che dal 2010 obbliga a fermarsi in caso di incidente con un animale.
Quindi, l’automobilista che investe un cane, un gatto, un cavallo o un qualsiasi altro animale in strada è obbligato a fermarsi. Se prima era solo una questione di coscienza, ora è anche di legge, poiché, viene equiparato lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello di una persona, con possibilità di usare la sirena e il lampeggiante per le ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.
“E’ stata vinta non solo una battaglia animalista, ma soprattutto una battaglia di civiltà. – afferma Laura Rossi presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane – La norma prende atto del cambiamento del comune sentire delle persone verso gli animali e li eleva al rango di comuni pedoni come è giusto che sia”.
Dunque, fino all’agosto 2010 si poteva essere sanzionati se per portare con documentata urgenza un animale qualsiasi ferito da un veterinario si passava un incrocio con il semaforo rosso. Ora si può, come per salvare una vita umana. Fino all’agosto 2010 l’ambulanza veterinaria che utilizzava la sirena lo faceva contravvenendo alla normativa. Ora è stata uguagliata, nella necessità di avere la strada libera da parte di auto e vigili urbani, alle ambulanze umane. Così come all’intervento delle Guardie zoofile è stato riconosciuto lo stesso carattere d’urgenza di quello di carabinieri e polizie.
Il decreto ministeriale fissa, fra l’altro, le caratteristiche delle autoambulanze veterinarie – le cui attrezzature specifiche saranno individuate dal ministero della Salute – la certificazione anche successiva dello stato di necessità di intervento sull’animale da parte di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo riconoscimento, ossia trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni.
Si tratta del Decreto Ministeriale 9 ottobre 2012 n.217 Regolamento di attuazione dell’articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.289 del 12.12.2012
Questo decreto attuativo del ministero dei Trasporti, che entrerò in vigore il 27 dicembre prossimo, aggiorna il Codice della Strada del 2010.
file creato nel 2013
nota: allo stato attuale possono essere intervenute variazioni legislative, invitiamo quindi a controllare.